termini in uso nell'ambiente penitenziario
TERMINI D’USO COMUNE NEGLI ISTITUTI PENALI
4 bis |
Art.4 bis dell’OP. Norma che rende piu’ difficile l’accesso ai benefici ed alle misure alternative a la detenzione, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione etc) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi (sequestro di persona, associazione mafiosa etc) |
41 bis |
Art. 41 bis dell’OP. Regime di sospensione delle regole di trattamento previste dall’OP. Conosciuto come “carcere duro” . Introdotto in modo provvisorio nel 1991 è diventato definitivo nel 2002. Può essere applicato a tutti i condannati per i reati inclusi nell’art.4 bis, se vi sono motivi di sicurezza che lo richiedono |
416 bis |
Art.416 bis del C.P., che prevede e punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un reato che preclude l’accesso a tutti i benefici e misure alternative alla detenzione, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia. |
A.S. |
Alta Sicurezza, di norma è una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo e sono sottoposti ad una sorveglianza piu’ stretta rispetto ai detenuti comuni. |
Affidamento in prova al CSSA |
Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o residuo) inferiore a 3 anni ovvero 6 se tossicodipendenti (4 anni se 4 bis). |
Amnistia |
L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione di processi in corso per quel tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino. |
Arresti domiciliari |
Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti i detenuti “non definitivi”. L’A.G. indica il domicilio imposto e altre eventuali restrizioni |
Art. 21 bis |
Introdotto con la L.40/2001, prevede la possibilità alle detenute madri (in particolari casi anche i papà) di assistere i figli minori di anni 10, se ricorrono i requisiti e con le condizioni previste per l’art.21. |
Articolo 21 |
Art.21 dell’OP, è conosciuto anche come “lavoro all’esterno” perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare o studiare. Non è una misura alternativa. |
Continuato |
E’ un provvedimento giuridico che consente al detenuto di avere diminuzioni di pena, anche sostanziose, nel caso in cui siano stati commessi piu’ reati della stessa natura in un arco di tempo limitato. |
Contumacia |
Situazione processuale dell’imputato non presentatosi al dibattimento senza addurre un legittimo impedimento. |
Cumulo |
Il cumulo delle pene consiste nella somma matematica di tutte le singole condanne |
Detenzione domiciliare |
Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i detenuti definitivi con una pena inferiore ai 2 anni (o un residuo) e in caso di particolari necessità di lavoro, salute etc, i condannati con pena inferiore ai 4 anni. |
Detenzione domiciliare speciale |
Misura alternativa introdotta con la L.40/01 prevede alle madri detenute (in alcuni casi anche ai papà) di assistere i figli minori di anni 10 in detenzione domiciliare. Quando il figlio compie 10 anni, a domanda, il Trib. di Sorv. può A) prorogare il beneficio se ricorrono i requisiti per la concessione della semilibertà, B) concede l’applicazione dell’art. 21 bis OP |
Fermo di indiziato di delitto |
Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono elementi che fanno ritenere il pericolo di fuga il PM può disporre il fermo (per i reati puniti con l’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni). Anche la Polizia Giudiziaria può procedere al fermo se ricorre il pericolo di fuga e il PM non ha ancora assunto l’iniziativa di cui sopra. (art.384 cpp)
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Flagranza |
È stato di flagranza chi è colto nell’atto di commettere un reato, ovvero chi subito dopo aver commesso un reato è inseguito e catturato, ovvero chi è sorpreso con cose o tracce tali da far ritenere che ha appena commesso un reato. (art.382 cpp)
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Fungibilità della pena |
E’ applicata nel caso in cui il soggetto ha trascorso un periodo di custodia cautelare e poi, al processo, sia stato assolto. Il periodo d’ingiusta detenzione può essere detratto da un’eventuale pena successivamente comminata per un reato commesso prima dell’ingiusta detenzione. |
Grazia |
E’ simile all’indulto, la grazia è a carattere individuale mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per quel tipo di reato condonato. |
Indulto (o condono) |
L’indulto condona, in tutta o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato punito con una pena superiore ai 2 anni, nel quinquennio successivo. |
Liberazione anticipata |
E’ in pratica uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della buona condotta. Può essere concesso anche ai semiliberi, a chi si trova in detenzione domiciliare e in affidamento. |
Liberazione condizionale |
Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno 30 mesi), quando la pena residua non supera i 5 anni. Chi vi è ammesso trascorre in “libertà vigilata” tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi imposti, la pena si estingue al termine di questo periodo (se ergastolano dopo 5 anni). |
Libertà controllata |
E’ una sanzione sostitutiva che è inflitta quando il reato addebitato risulta esser di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata. |
Libertà vigilata |
Si tratta di una misura di sicurezza che è imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai 10 anni. E’ imposta anche ai detenuti in permesso e licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di PS. |
Licenza |
Le licenze possono essere concesse ai detenuti ammessi al regime di semilibertà o agli internati negli OPG. Entrambi possono fruire di max 45 giorni l’anno per periodi non superiori a 15 giorni. |
Permesso di necessità |
Può essere concesso ai detenuti, sia imputati sia definitivi, per motivi di particolare gravità familiare. |
Permesso premio |
Può essere concesso ai detenuti definitivi, dopo che hanno scontato una parte della pena. Possono fruire max di 45 giorni l’anno per periodi non superiori a 15 giorni. |
Rinvio facoltativo esecuzione della pena |
L’esecuzione della pena può essere rinviata quando deve aver luogo contro una donna che ha partorito da piu’ di 1 anno ma meno di 3 anni. Può essere rinviata anche quando è a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica oppure se è stata presentata domanda di grazia. |
Rinvio obbligatorio esecuzione della pena |
L’esecuzione della pena è obbligatorio quando deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno di 1 anno. E’ rinviata anche quando è a carico di un malato di AIDS (o altra grave malattia) e le condizioni di salute siano incompatibili con il carcere. |
Semidetenzione |
E’ una sanzione sostitutiva della pena per brevi condanne (fino ad 1 anno). E’ data dal giudice in sentenza e consiste nell’obbligo di trascorrere almeno 10 ore in carcere. |
Semilibertà |
Misura alternativa alla detenzione che consiste nel trascorrere il giorno fuori del carcere (per lavorare, studiare ecc) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i detenuti definitivi che abbiano scontato almeno metà della pena (due terzi per i reati più gravi). |
Sospensione condizionale della pena |
Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei 2 anni. Se nei 5 anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova. |