arresto e fermo: cosa succede?

12.09.2011 00:22

                                   ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
                      (ART.379/391 CPP)

DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

  • Dare immediata notizia al p.m. del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti (art.386, c.1 cpp)
  • Avvertire il soggetto della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art.386 c.1 cpp)
  • Informare immediatamente il difensore, di ufficio o di fiducia (art.386 c.2 cpp)
  • Porre la persona a disposizione del p.m. (art.386 c.3 e 4 cpp)
  • Trasmettere il verbale al p.m. (art.386 c.3 e 6 cpp)
  • Dare avviso ai familiari se il soggetto lo consnte (art.387 cpp)
  • Liberare la persona nei casi di cui all’art.389 cpp

 

DOVERI DEL PUBBLICO MINISTERO

  • Liberare immediatamente la persona nei casi di cui agli artt.389 cpp e 121 att.cpp
  • Richiedere entro 48 ore dall’arresto o dal fermo la convalida al gip competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art.390 c.1 cpp)
  • Trasmettere, se non ritiene di comparire, al gip, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (art.390 c.3bis cpp)


DOVERI DEL GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI

  • Fissare l’udienza di convalida entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida (art.390 c.2 cpp)
  • Dare i relativi avvisi (artt. 390 c.2 e 148 ss.cpp)
  • Tenere l’udienza (art.391 c.1 e 3 cpp)
  • Adottare i provvedimenti all’esito dell’udienza (art.391 c.4 e 7 cpp)
  • Ordinanza che decide sulla convalida art.391 c.4 cpp) ----------> due possibilità:
    • a)     accogliendo la richiesta del P.M: ----------------> l'arrestato può proporre ricorso per cassazione
    • b)    rigettando la richiesta del P.M. --------------------> il P.M. puo proporre ricorso per cassazione
  • Ordinanza che decide sulla richiesta in ordine alla libertà personale ------------> due possibilità:
    • a)      Non accogliendola e quindi disponendo l’immediata liberazione dell’arrestato (art.391 c.6 cpp) ------------------->  Il p.m. può proporre appello ex art.310 cpp
    • b)      Emettendo misura coercitiva a norma dell’art.291 (art.391 c.5 cpp) ----------------------->  l’indagato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame ex art.309 cpp ----------> Il p.m. può proporre appello ex art.310 cpp se la misura disposta è meno grave di quella richiesta