Classificazione per “posizione giuridica” dei detenuti
Classificazione per “posizione giuridica” dei detenuti
Il C.P.P. distingue la posizione giuridica del soggetto ovvero la “qualità” che questo assume in relazione al suo iter processuale in:
Ø Indagato: quando il soggetto è iscritto sul registro delle notizie di reato come autore del delitto o della contravvenzione ed ha gli stessi diritti e garanzie dell’imputato (art.61 cpp),
Ø Imputato : l’indagato assume questa qualità quando il PM ha concluso le indagini e chiede il rinvio a giudizio (vale a dire la celebrazione del processo) . Ai sensi dell’art.60 c.2 cpp il soggetto resta in questa posizione sino a quando la sentenza non è più impugnabile,
Ø Definitivo: diventa tale chi è stato condannato e la sentenza pronunciata in giudizio non è più impugnabile o perché sono stati espletati tutti i gradi di giudizio o perché ad essi il soggetto ha rinunciato (art.648 cpp). L’unica impugnazione che può essere fatta in questo caso è la “revisione” e in caso di revisione del processo o di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il soggetto riassume la qualità di “imputato” (art.60 c.3 cpp).
Nella Legge che più ci interessa -l’Ordinamento Penitenziario- il detenuto è indicato semplicemente con la duplice denominazione di imputato e di condannato. La distinzione è importante, anche se l’uso di un termine o dell’altro sembrerebbe casuale: infatti ciò che viene stabilito per il condannato riguarda solo il condannato e non anche l’imputato.
Come abbiamo visto nel CPP la qualità di imputato integra tutte le posizioni assunte dal soggetto sino a quando non diventa definivo, ma nell’ O.P. è necessario distinguere ulteriormente la posizione del soggetto poiché questa assume una grande importanza pratica.
Quindi nella qualità di imputato rientrano i soggetti in:
Ø Attesa 1’ giudizio o giudicabile,
Ø Appellante,
Ø Ricorrente.
Attesa di 1° giudizio o giudicabile:
che ingloba le figure di : indagato e imputato,
Appellante:
diventa tale la persona che è stata appena condannata e la sentenza non è passata ancora in giudicato (definitiva). Si ricorda che la sentenza diviene definitiva se siano stati esperiti già gli ulteriori gradi di giudizio, o se ad essi si sia rinunciato, aspettando semplicemente che scadano in termini per impugnare. Per meglio capire si può dire che appellante è il potenziale appellante, vale a dire che può fare appello.
Ricorrente:
diventa tale chi viene condannato anche dalla corte d’Appello che è giudice di secondo grado. Si dice ricorrente perché il 3° ed ultimo grado di giudizio viene denominato ricorso per cassazione: si ha quindi un potenziale ricorrente per cassazione. Anche qui valgono le considerazioni per l’irrevocabilità della sentenza dette per l’appellante.
Specifiche sulla classificazione nell’Ordinamento Penitenziario
In base alla posizione giuridica del detenuto l’ O.P. designa l’Autorità competente deputata ad emettere determinati provvedimenti:
Ø per il giudicabile le autorizzazioni per colloqui, telefonate, visite all’ospedale ed altro sono affidate all’autorità giudiziaria che si occupa del processo (siano essi Procuratore, GIP o Tribunale);
Ø per l’appellante alcune autorizzazioni l’ordinamento le devolve al magistrato di sorveglianza (telefonate e visite all’ospedale), altre al direttore dell’istituto (colloqui visivi);
Ø la posizione del ricorrente è del tutto simile a quella dell’appellante;
Ø per il detenuto definitivo l’O.P. prevede che i colloqui sia telefonici che visivi sono autorizzati dal Direttore mentre le visite in ospedale le autorizza il Magistrato di Sorveglianza.
Di particolare rilievo è da segnalare che la posizione giuridica non è espressamente indicata dai giudici. Essa viene ricavata (capìta) dopo un attento esame del fascicolo del detenuto.
Ad esempio se un detenuto fa ingresso in istituto col solo verbale di arresto, se ne deduce che si tratta di un giudicabile. Lo stesso succede se l’ingresso è dovuto solo ad un’ordinanza di custodia cautelare. Se invece nel fascicolo vi è già la sentenza (non irrevocabile) e non l’ordine di esecuzione pena, si capirà che si tratta di un appellante (se la sentenza è di un giudice di 1° grado) o di un ricorrente (se di 2° grado). Se, e finiamo, nel fascicolo vi è l’ordine di esecuzione pena ovvero il decreto di sospensione provvisoria di una misura alternativa, si capirà che si tratta di un definitivo. Unico metodo per verificare la natura del provvedimento è leggerne il contenuto.
Dopo aver fatto questo esame del fascicolo si potrà individuare l‘autorità (giudici, magistrato di sorveglianza o direttore) a cui inviare la richiesta delle varie autorizzazioni o comunicazioni in genere.
Non bisogna dimenticare che il singolo detenuto può assumere più di una posizione giuridica, avendo commesso più reati distintamente. Può essere definitivo per un fatto e giudicabile per un altro. Essere quindi ristretto per due fatti.
Vi sono detenuti ristretti anche per più fatti diversi anche 5/6/7 etc. e, per tornare alle autorizzazioni di cui si parlava prima, esse devono essere richieste a ciascuna autorità competente per ogni fatto. Ovviamente fino a quando non rispondono tutte le autorità, ad esempio il detenuto non potrà telefonare.
Può capitare che ad un detenuto già definitivo, vengono notificate ordinanze di custodia cautelare per fatti commessi prima dell’ingresso in carcere, magari perché con un certo ritardo le indagini abbiano evidenziato le sue responsabilità.
A questo punto l’ufficio matricola avrà cura che a definitivo espiato, il detenuto non venga dimesso dall’istituto per fine pena, dovendo restare in custodia per l’ordinanza sopravvenuta. Non per nulla i giudici, ogni volta che danno ordine di scarcerare qualcuno, precisano di farlo se egli non è detenuto per qualche altro fatto. Sembra strano, ma spesso i giudici non sono in contatto fra loro e non sanno che un loro collega, per un altro fatto si sta occupando della stessa persona. Questa è un’altra incombenza dell’ufficio matricola ovvero informare i giudici che un certo detenuto ha un procedimento in corso anche in qualche altro tribunale.
Resta ora da esaminare le modalità che portano alle varie posizioni giuridiche. C’è chi entra solo col verbale di arresto, chi con l’ordinanza di custodia, chi col fermo, chi con qualche revoca di arresti domiciliari. Per quanto riguarda gli appellanti, magari entra condannato per direttissima poco dopo aver commesso il reato, magari viene condannato mentre già è in custodia in istituto. Per i definitivi magari entra appena la sentenza diviene irrevocabile, magari il definitivo può arrivare mentre è già in istituto,oppure può entrare con una sospensione dell’affidamento o detenzione domiciliare e così via. Questo argomento sarà trattato successivamente.